Il Codice Rosso: tutela integrata delle vittime, prospettive operative e riflessioni giuridico-psicologiche per l’attività giudiziaria della Polizia Locale

Il Codice Rosso: tutela integrata delle vittime, prospettive operative e riflessioni giuridico-psicologiche per l’attività giudiziaria della Polizia Locale

L’introduzione della Legge n. 69/2019, nota come “Codice Rosso”, ha determinato una profonda modifica del sistema di tutela penale nei confronti delle vittime di violenza domestica e di genere, delineando un modello procedurale d’urgenza ispirato all’analogia con i protocolli ospedalieri per i codici di priorità. Il riferimento al “rosso” richiama infatti la massima urgenza: una condizione emergenziale che esige un’immediata e coordinata reazione dell’apparato giudiziario, di polizia e dei servizi territoriali. L’impianto normativo si fonda sulla consapevolezza che la tempestività rappresenta l’elemento determinante per la protezione della persona offesa e per l’efficacia dell’intervento investigativo. L’art. 347 c.p.p., così riformato, impone alla Polizia Giudiziaria l’obbligo di comunicare immediatamente al Pubblico Ministero, anche oralmente, ogni notizia di reato rientrante nel perimetro del Codice Rosso. Non vi è più margine per valutazioni discrezionali circa la gravità apparente del fatto: anche minacce verbali, condotte persecutorie o episodi isolati devono essere trattati come presunzioni assolute di urgenza, ove riconducibili all’ambito familiare o relazionale.

La platea dei reati rientranti nella disciplina del Codice Rosso è ampia e comprende, in particolare: i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), gli atti persecutori (stalking, art. 612-bis c.p.), la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), i delitti di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), il revenge porn (art. 612-ter c.p.), nonché la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), i delitti contro la libertà personale, e, più recentemente, reati legati alla violenza economica e psicologica.

Con la Legge n. 168/2023, di conversione del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (cd. “Legge Roccella”), il quadro normativo del cosiddetto Codice Rosso è stato significativamente rafforzato mediante l’introduzione di misure cautelari più incisive e tempestive a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. In particolare, è stato previsto l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di violazione delle misure di protezione, nonché l’estensione delle aggravanti nei casi di reiterazione delle condotte, premeditazione, o esercizio di forme di violenza non fisica, quali quella economica o psicologica, in conformità a una nozione estensiva di maltrattamento. Tali modifiche si pongono in continuità con il paradigma giuridico imposto dagli obblighi sovranazionali, in primis la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall’Italia con Legge n. 77/2013, nonché la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che sanciscono il diritto della vittima ad una protezione effettiva, personalizzata e tempestiva. La riforma rafforza dunque l’approccio olistico e multidisciplinare che deve ispirare l’intervento delle autorità, promuovendo una presa in carico integrata e centrata sulla persona offesa, intesa non più soltanto come fonte di prova, ma come soggetto di diritti vulnerabile e meritevole di specifiche garanzie procedurali. L’art. 362, comma 1-ter c.p.p., introduce l’obbligo per il Pubblico Ministero di ascoltare la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo i casi in cui l’interessato abbia già rilasciato dichiarazioni esaustive, delle quali dovrà essere fatta menzione nel verbale. In questo contesto, la polizia giudiziaria assume un ruolo strategico, agendo come primo filtro protettivo e principale soggetto incaricato di raccogliere gli elementi indiziari. Le attività che possono essere compiute di iniziativa includono l’assunzione di dichiarazioni spontanee, la documentazione delle condizioni della vittima, l’acquisizione di contenuti digitali forniti volontariamente (messaggi, screenshot, video) e la rilevazione fotografica del contesto ambientale.

In presenza di minori nel contesto familiare, l’intervento della polizia giudiziaria richiede massima attenzione e sensibilità, tenendo conto del possibile pregiudizio psicologico, della posizione della prole come potenziali vittime o testimoni diretti della violenza, e della necessità di tutelarli da ulteriori traumi. In tali casi, l’operatore dovrà segnalare tempestivamente la presenza dei minori al Pubblico Ministero, ai Servizi Sociali competenti e, se del caso, al Tribunale per i Minorenni. È opportuno documentare con precisione le condizioni materiali dei minori (stato emotivo, ambiente domestico, eventuali dichiarazioni spontanee), evitando forzature o interrogatori non autorizzati. Le linee guida della Procura della Repubblica di Milano specificano che l’intervento dev’essere orientato alla protezione immediata del minore, all’eventuale allontanamento dalla casa familiare se necessario, e all’attivazione di un percorso di supporto psicologico e tutela legale. Qualora emerga un coinvolgimento diretto del minore nella vicenda (ad esempio come vittima di violenze assistite o maltrattamenti), dovrà essere garantita l’audizione protetta ex art. 351, comma 1-ter, c.p.p., eventualmente con l’ausilio di esperti psicologi o neuropsichiatri infantili. La corretta gestione del minore rappresenta non solo un obbligo normativo, ma un dovere etico a tutela della formazione e dell’integrità dello sviluppo della personalità infantile.

Particolare attenzione va posta alla denuncia/querela della vittima, atto fondamentale per l’avvio del procedimento penale in molti casi. L’operatore deve spiegare chiaramente le implicazioni legali e procedurali, garantendo che la persona offesa comprenda appieno i propri diritti e il significato delle dichiarazioni rilasciate. L’accuratezza nella redazione degli atti rappresenta una responsabilità primaria per l’operatore: ogni verbalizzazione deve essere completa, cronologicamente precisa, oggettiva, priva di valutazioni personali e tecnicamente strutturata. La verbalizzazione deve riportare fedelmente anche le pause, le esitazioni, il linguaggio non verbale e ogni elemento potenzialmente utile alla ricostruzione giudiziaria dei fatti. Mai come in questi contesti, l’attività della polizia giudiziaria si trasforma nella prima e più cruciale linea di difesa a tutela della verità e della dignità della vittima.

In presenza di segnali emotivi, contraddizioni o atteggiamenti ambivalenti, è fondamentale adottare un linguaggio rispettoso, neutro, non giudicante e aderente ai principi di ascolto attivo, evitando così di ricadere in una dinamica di vittimizzazione secondaria. Per vittimizzazione secondaria si intende quel processo mediante il quale la vittima, già segnata dalla violenza primaria, subisce ulteriore sofferenza a causa delle modalità con cui viene trattata dalle istituzioni, specie se le sue dichiarazioni vengono messe in dubbio, se viene obbligata a ripetere più volte i fatti o se giudicata sulla base di stereotipi e preconcetti.

In questo ambito, le conoscenze della psicologia del trauma, come il ciclo della violenza di Lenore Walker, la teoria del controllo coercitivo di Evan Stark e la dissociazione descritta da Peter Levine, sono strumenti indispensabili per interpretare correttamente i comportamenti della vittima, evitare la vittimizzazione secondaria e garantire una verbalizzazione efficace. Va inoltre considerato l’apporto dell’analisi non verbale: la postura, la prossemica, la mimica facciale e le microespressioni — secondo gli studi di Paul Ekman — possono fornire indizi preziosi circa lo stato psicologico della vittima e dell’autore, soprattutto nelle prime fasi dell’ascolto informale. Il riconoscimento di emozioni rapide come disprezzo, paura o rabbia, pur non costituendo prova, può orientare l’attività d’indagine e favorire un contesto comunicativo calibrato.

Le attività che richiedono delega del Pubblico Ministero comprendono la perquisizione, il sequestro di dispositivi elettronici, l’acquisizione di dati digitali da terzi (come fornitori di servizi o operatori telefonici) e l’uso di software forensi come Cellebrite o Oxygen Forensics. Tali attività sono soggette a limiti stringenti di legge, in quanto potenzialmente lesive del diritto alla riservatezza e alla libertà personale. 

Nel contesto delle indagini preliminari riconducibili ai reati rientranti nel perimetro applicativo del Codice Rosso, è fondamentale che l’operatore di polizia giudiziaria sia pienamente consapevole della distinzione tra gli atti che può legittimamente compiere di propria iniziativa e quelli che, invece, richiedono autorizzazione o delega da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Gli atti che possono essere eseguiti autonomamente dalla polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 ss. c.p.p., comprendono:

  • raccolta di sommarie informazioni da persone informate sui fatti (art. 351 c.p.p.), con le cautele del caso, evitando domande suggestive o valutative;
  • assunzione di dichiarazioni spontanee rese dalla persona offesa, verbalizzate senza sollecitazioni e in ambienti adeguati;
  • sopralluoghi e rilievi fotografici del luogo del fatto, anche mediante ausilio tecnico o videoripresa;
  • acquisizione di screenshot, messaggi, note vocali, e-mail forniti spontaneamente dalla persona offesa, che costituiscono fonti di prova atipiche utilizzabili per l’avvio dell’indagine;
  • richiesta di intervento sanitario in caso di lesioni o trauma, con successiva acquisizione del referto, che assume rilevanza ai fini dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 365 c.p.);
  • sequestro probatorio urgente (art. 354 c.p.p.), se vi è pericolo nel ritardo: ad esempio, telefoni cellulari, oggetti contundenti, indumenti con tracce ematiche. In tal caso, l’atto va motivato e trasmesso immediatamente al Pubblico Ministero per la convalida entro 48 ore (art. 355 c.p.p.);
  • allontanamento urgente dalla casa familiare ex art. 384-bis c.p.p., in caso di flagranza e pericolo attuale per l’incolumità della persona offesa, previa autorizzazione scritta oppure resa oralmente del Pubblico Ministero.

Altri atti, in quanto potenzialmente lesivi di diritti fondamentali, necessitano di autorizzazione preventiva del Pubblico Ministero o del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Tra questi:

  • perquisizioni personali o domiciliari (artt. 247-250 c.p.p.): consentite solo se autorizzate, salvo il caso di flagranza di reato o di arresto;
  • sequestro di beni non urgenti, inclusi dati digitali conservati da terzi (server, cloud, provider): richiede decreto motivato ex art. 253 c.p.p.;
  • intercettazioni telefoniche o ambientali (art. 266 c.p.p.): riservate ai reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a 5 anni, sempre previa autorizzazione del GIP su richiesta del PM;
  • acquisizione forense di dispositivi elettronici (es. smartphone, computer): è necessaria una perizia o una copia forense disposta con decreto dal PM, per garantire l’integrità della prova e il contraddittorio eventuale;
  • accesso ai dati conservati dai provider di telecomunicazioni (celle, tabulati, geolocalizzazione, metadati): richiede decreto autorizzativo ai sensi degli artt. 132 D.lgs. 196/2003 e 254 c.p.p.;
  • audizione protetta del minore o della persona vulnerabile (artt. 351, co. 1-ter, e 362 c.p.p.): può essere effettuata solo su delega, con modalità protette e l’intervento di uno psicologo o di un esperto, in ambiente protetto (ad es. stanze o sale dedicate nei tribunali).

L’agente operante, soprattutto nei contesti urgenti disciplinati dal Codice Rosso, deve:

  1. valutare tempestivamente la qualificazione giuridica del fatto e la relativa fattispecie di reato, onde determinare il perimetro d’azione disponibile;
  2. documentare ogni atto compiuto di iniziativa, verbalizzando luogo, ora, motivazione, mezzi utilizzati e finalità dell’intervento;
  3. non procedere mai autonomamente a esami tecnici irripetibili, acquisizioni di dati sensibili, intercettazioni o ispezioni invasive, se non previamente autorizzate;
  4. richiedere sempre chiarimenti funzionali al PM o al procuratore reperibile, anche telefonicamente, in caso di dubbio circa la legittimità di un’azione investigativa;
  5. evitare attività di duplicazione o consultazione diretta di contenuti di dispositivi elettronici se non autorizzati, per non incorrere nella nullità dell’atto o nella inutilizzabilità della prova;
  6. redigere relazioni di servizio analitiche, con separazione tra ciò che è stato dichiarato, osservato o acquisito, e ciò che è stato dedotto o ipotizzato;
  7. richiamare l’urgenza e la disciplina del Codice Rosso nella comunicazione al PM, evidenziando gli elementi che giustificano l’intervento immediato o la richiesta di misure cautelari.

Pertanto, l’operatore deve essere in grado di individuare correttamente i presupposti giuridici per ogni intervento: ad esempio, la perquisizione personale o domiciliare richiede l’autorizzazione del giudice, salvo i casi di flagranza, mentre il sequestro urgente di dispositivi (ex art. 354 c.p.p.) è ammesso se vi è pericolo nel ritardo, con obbligo di convalida da parte del P.M. entro le 48 ore.

L’acquisizione dei contenuti digitali da fonti esterne, come il tracciamento di email, log di accesso, celle telefoniche o estratti di conversazioni WhatsApp, necessita di specifica delega motivata e formalizzata dal Pubblico Ministero. Occorre quindi inviare richiesta ai fornitori di servizi (Google, Meta, Apple, operatori telefonici) con identificazione esatta dell’utenza, l’intervallo temporale di interesse e l’oggetto dell’indagine.

A titolo esemplificativo, se la vittima riferisce di essere stata tracciata tramite GPS, oppure di avere subito l’installazione di spyware sul proprio cellulare, non sarà sufficiente acquisire verbalmente tale informazione. L’operatore dovrà trasmettere al P.M. proposta di perizia tecnica, indicando la necessità di un’analisi approfondita del dispositivo, anche attraverso copia forense, senza procedere autonomamente all’ispezione del contenuto, per evitare la compromissione della prova e la violazione delle garanzie difensive.

In questi casi, l’utilizzo di software certificati per estrazione e analisi (come UFED di Cellebrite o Oxygen Forensics) è imprescindibile per assicurare integrità, immodificabilità e ripetibilità della prova. L’operatore, nella fase preparatoria, dovrà:

  • redigere una relazione tecnica che spieghi le ragioni dell’intervento richiesto;
  • documentare in maniera puntuale i dati e gli strumenti da acquisire;
  • predisporre i modelli di richiesta per la delega del P.M.;
  • attestare la corretta conservazione e sigillatura del dispositivo oggetto di sequestro;
  • registrare ogni movimentazione del bene nella catena di custodia.

Un errore ricorrente consiste nell’utilizzo di screenshot di messaggi, immagini o audio presenti sul cellulare della vittima, allegati senza verifica formale. Questi elementi, pur utili nella fase iniziale, se non cristallizzati mediante perizia o acquisizione delegata, rischiano di non avere efficacia probatoria in sede dibattimentale. È dunque raccomandabile, laddove la situazione lo consenta, effettuare acquisizione forense anche alla presenza del consulente tecnico di parte o del perito nominato, specie in contesti ad alta conflittualità o in presenza di minori.

Particolare attenzione merita la cosiddetta “clausola di salvaguardia”: qualora l’audizione immediata possa nuocere alla vittima (ad esempio se convivente con l’autore, o minore, o fragile psicologicamente), l’operatore dovrà segnalarlo motivatamente al Pubblico Ministero, che valuterà la possibilità di rinviare l’atto o delegarlo. Le Linee guida della Procura della Repubblica di Milano raccomandano inoltre l’utilizzo di formule verbali specifiche nei verbali, come ad esempio “la persona offesa ha già reso dichiarazioni esaustive in data…” oppure “si segnala la sussistenza delle condizioni di salvaguardia previste dall’art. 362, co. 1-ter c.p.p.”.

Tra gli strumenti di supporto alla persona offesa, assumono rilievo strategico le tecnologie di protezione attiva, tra cui si annoverano i dispositivi di localizzazione GPS a monitoraggio continuo, i bottoni antipanico con collegamento diretto alla centrale operativa delle forze di polizia e i sistemi di sorveglianza dinamica nei confronti di soggetti segnalati per condotte persecutorie reiterate. L’assegnazione di tali dispositivi, pur non configurandosi come misura cautelare in senso stretto, può essere disposta in sinergia con il Pubblico Ministero e i servizi territoriali, nell’ambito di un percorso di protezione integrata, sulla base di una valutazione tecnica del rischio.

L’impiego di bodycam da parte degli operatori di polizia, laddove consentito dalle disposizioni interne e dalle garanzie di legge, riveste una funzione documentale di primaria importanza, in quanto consente di cristallizzare l’atteggiamento dell’indagato, il contesto ambientale e le dichiarazioni estemporanee rese nell’immediatezza del fatto, costituendo fonte di prova atipica potenzialmente valorizzabile nelle fasi successive del procedimento. Analogamente, nei contesti ad alto rischio, l’utilizzo di sistemi di videoripresa passiva — come le fototrappole — può essere autorizzato dall’Autorità Giudiziaria per monitorare condotte elusive, minacciose o lesive, soprattutto nei pressi dell’abitazione della persona offesa o in luoghi abitualmente frequentati.

Si segnala, altresì, l’utilità di strumenti predittivi per l’analisi del rischio, quali i modelli SARA, EVA o analoghi algoritmi di valutazione, utilizzabili dall’operatore nell’ambito della fase informativa, per supportare la stesura dell’informativa di reato e orientare l’intervento della rete interistituzionale. In alcune realtà territoriali, si è proceduto all’integrazione dei terminali operativi delle pattuglie con sistemi di allerta automatica che segnalano in tempo reale la presenza di misure cautelari o protettive attive, rafforzando così la tempestività e la consapevolezza operativa dell’intervento.

Si richiama, infine, l’attenzione dell’operatore sull’obbligo di rispetto del principio di proporzionalità e sul necessario contemperamento tra esigenze di tutela della vittima e salvaguardia dei diritti dell’indagato, ai sensi dell’art. 8 CEDU e del Regolamento (UE) 2016/679. Ogni misura tecnologica adottata deve essere fondata su presupposti di adeguatezza, necessità e proporzionalità, debitamente motivati e documentati, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e dell’integrità del contraddittorio processuale. In tal senso, la formazione specialistica dell’operatore sul corretto impiego delle tecnologie di ausilio rappresenta condizione imprescindibile per assicurare legalità ed efficienza all’azione di polizia giudiziaria.

Il ruolo della Polizia Locale, in quanto presidio di prossimità, è particolarmente strategico: essa può agire d’iniziativa, intervenire su chiamata, documentare verbalmente le prime informazioni, attivare reti interistituzionali, applicare i protocolli SARA o EVA, segnalare recidive e monitorare soggetti già segnalati.

Ai fini di un’efficace operatività quotidiana, è utile immaginare una sintesi delle principali azioni che l’operatore di Polizia Locale dovrebbe attuare: 

1) riconoscere e segnalare senza ritardo le notizie di reato ex art. 347 c.p.p.; 

2) raccogliere con prontezza le dichiarazioni spontanee e verbalizzare con linguaggio tecnico e descrittivo; 

3) acquisire elementi digitali offerti volontariamente; 

4) proteggere la vittima e orientarla verso i servizi disponibili; 

5) informare tempestivamente il Pubblico Ministero e ricevere eventuale delega per l’audizione; 

6) segnalare, se presenti, i presupposti della clausola di salvaguardia; 

7) cooperare con i centri antiviolenza, i servizi sociali e sanitari locali; 

8) conoscere e applicare correttamente le norme su perquisizioni, sequestri, dati digitali; 

9) annotare segnali non verbali e microespressioni in modo neutro; 

10) mantenere aggiornate le proprie competenze mediante formazione continua.

Un interessante studio pubblicato nel 2024 dalla rivista Internazionale e basato su ricerche della Fundamental Rights Agency (FRA) ha evidenziato come, pur in presenza di una rete di centri antiviolenza formalmente attiva, persistano ostacoli significativi nell’accesso effettivo ai servizi di protezione da parte delle donne vittime di violenza. In particolare, lo studio segnala che elementi quali l’isolamento sociale, la dipendenza economica, la sfiducia nelle istituzioni e l’assenza di supporti culturali adeguati costituiscono fattori strutturali di inibizione alla denuncia e alla fruizione dei percorsi di tutela. Inoltre, emerge che anche le donne economicamente autonome possono esitare a rivolgersi ai centri, a causa della paura di escalation o di stigma sociale, evidenziando così la complessità del fenomeno e la necessità di un approccio personalizzato nella presa in carico delle vittime.

Il Codice Rosso rappresenta dunque non solo una risposta normativa all’emergenza della violenza domestica, ma un banco di prova per l’efficienza del sistema giudiziario e la sensibilità operativa degli agenti sul campo. Soltanto per mezzo di una preparazione solida, un approccio empatico e una gestione coordinata tra giurisdizione, polizia e servizi territoriali, sarà possibile tradurre la legge in protezione reale e duratura per le vittime. La Polizia Giudiziaria, e in particolare la Polizia Locale, ha il dovere e l’opportunità di agire con tempestività, rigore e umanità, nel pieno rispetto della dignità della persona offesa. Solo attraverso un’azione investigativa sollecita, tecnicamente ineccepibile e umanamente consapevole, la polizia giudiziaria potrà adempiere al proprio mandato costituzionale, trasformando il principio di tutela della persona offesa da enunciato astratto a presidio concreto ed effettivo di legalità.

Dott. Giovanni DONGIOVANNI 

Com.te PL Monza

Dott.ssa Federica CURCIO

Vice Commissario PL Centro Martesana (Cascina de Pecchi, Bussero)

Delfina
Author: Delfina

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